L’agibilità non incide sulla commerciabilità giuridica di un edificio, ma sulla sua commerciabilità economica in quanto ne costituisce il  presupposto di utilizzabilità. Pertanto la sua mancanza pur non implicando una nullità del contratto ne costituisce un vizio tale da rendere risolubile il contratto con conseguente risarcimento dei danni. Quindi nel contratto da oggi in poi si deve disciplinare espressamente.

 

Allegato: Incontro28Nov2014