Durante il Convegno tenutosi il 17/10/2014 presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista di Venezia, l’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Veneto, il Consiglio Notarile di Venezia, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezia,   l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia, la Camera Arbitrale di Venezia e L’Ordine degli Avvocati di Venezia, hanno approfondito gli orientamenti della giurisprudenza tributaria del Veneto a seguito delle modifiche normative intervenute dal 1/1/2014. In tema di verbali di mediazione si è approfondita la questione relativa alla loro tassazione come da relazione di cui al PDF allegato.

 

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Si prevede che entro la fine dell’anno le imposte di successione subiscano un aumento.

Si ipotizza un incremento delle aliquote, che dovrebbero salire al 5% per il coniuge e i figli, 8% per fratelli, sorelle e altri parenti stretti, 10% per i parenti più lontani e gli estranei.

E’ inoltre prevista una drastica riduzione delle franchigie:

– per il coniuge e i figli la franchigia dovrebbe scendere da un milione di euro a 300mila euro;

– per i fratelli e le sorelle da 100mila euro a 30mila euro.

Le modifiche dovrebbero essere introdotte dalla legge di stabilità, che sarà approvata entro la fine di dicembre, e dovrebbero pertanto entrare in vigore dal primo gennaio prossimo.

Può essere dunque opportuno, in certi casi, anticipare il trasferimento del patrimonio ai discendenti attraverso una donazione, magari con riserva di usufrutto, approfittando delle attuali regole più vantaggiose.

Visti i tempi stretti, è consigliabile parlarne al più presto con il proprio notaio di fiducia.

Pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2014, n. 139 che modifica il D.M. n. 180/2010 che contiene il regolamento al D.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione.
In particolare si segnala:
– la modifica della lettera a) all’art. 4 del D.M. n. 180 sui criteri per l’iscrizione al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, pertanto il capitale sociale dell’organismo di mediazione – quale indice per misurarne la capacità finanziaria e quindi ottenerne l’iscrizione nel registro ministeriale – non è più quello necessario alla costituzione di una società a responsabilità limitata ma viene invariabilmente fissato a 10.000 euro.
– l’introduzione del nuovo articolo 14-bis nel D.M. 180, che stabilisce cause di incompatibilità per i mediatori; il comma 1 stabilisce che il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il comma 2 stabilisce che non può assumere la funzione di mediatore colui il quale – tra l’altro – ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti.

Il Ministro dell’Economia e Finanze, nella seduta della VI Commissione della Camera del 23 settembre scorso, ha risposto all’interrogazione parlamentare formulata dall’On.le Capezzone chiarendo che nella legge di stabilità 2015 non ci saranno modifiche sulla misura dell’imposta di successione, disattendendo così il contenuto delle informazioni diffuse dai quotidiani nazionali nel corso degli ultimi mesi.

Dal 20 settembre2013 la mediazione torna obbligatoria in materia di

condominio,

diritti reali,

divisione,

successioni ereditarie,

patti di famiglia,

locazione,

comodato,

affitto di aziende,

risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, attuando, al contempo, la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008.

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010.

 

In tal modo sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali con sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale e sono state introdotte altresì nuove norme che si indicano sinteticamente di seguito:

È stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda

La procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione

Solo lo svolgimento dell’incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza a costi massimi molto contenuti

Gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo

Le controversie di Rc auto sono escluse dalle materie per cui è previsto l’incontro di programmazione, mentre sono state aggiunte le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità (non solo medica ma più ampiamente) sanitaria

Il giudice può ordinare, e non solo invitare, alle parti di procedere alla mediazione

La durata massima dell’intera procedura è stata ridotta a 3 mesi

Gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l’obbligo di aggiornamento professionale

Gli avvocati assistono le parti durante l’intera procedura di mediazione

Nuova disciplina in tema di efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione

Le nuove disposizioni in materia di mediazione si applicano decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 69/2013, cioè dal 20 settembre 2013.

Agevolazioni fiscali

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.

In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

 

Gratuità della mediazione

La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti):

quando la mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale (nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010)

ovvero quando la mediazione è disposta dal giudice.

A tal fine, la parte deve depositare presso l’organismo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dal mediatore.

 

Nessuna spesa in caso di mancato accordo.

Quando il primo incontro di programmazione tra le parti e il mediatore si conclude con un mancato accordo, non è dovuto alcun compenso per l’organismo di mediazione”.

(Elaborato dalla Commissione Civile 2 del Comitato Triveneto coordinata dai notai Morandi e Silva)

1) Atto costitutivo del fondo patrimoniale – Natura – Effetto segregativo – Tecnica redazionale

In materia di fondo patrimoniale, come in ogni altro caso di segregazione patrimoniale, si devono concettualmente distinguere la convenzione matrimoniale che, appalesando l’intenzione dei coniugi di destinare determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia, ne disciplina il regime di amministrazione, dall’atto di individuazione dei beni destinati a tale scopo e di costituzione del vincolo di separazione/segregazione. Ad essi si applicano, infatti, diverse discipline giuridiche.

Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale inteso come regime disciplinare dell’amministrazione e circolazione dei beni destinati e segregati costituisce, in tal senso, una convenzione matrimoniale, assoggettata alla disciplina pubblicitaria di cui agli artt. 162 ss. c.c., il cui presupposto essenziale è, dunque, il matrimonio e che perciò deve essere annotata al Registro dello Stato Civile ai fini dell’opponibilità ai terzi del regime stesso. L’atto di individuazione del bene destinato e di costituzione del vincolo di separazione sarà invece necessariamente soggetto alla pubblicità relativa alla sua natura (immobile, mobile registrato etc.) dalla quale (sul presupposto imprescindibile dell’annotazione della convenzione al Registro di Stato Civile) discenderà l’opponibilità ai terzi della segregazione. (Sulla diversa posizione della Corte di Cassazione sul punto, peraltro ampiamente criticata dalla dottrina assolutamente maggioritaria, si veda l’orientamento n.3 sull’inserimento di un nuovo bene).

Tale tesi, sostenuta dalla dottrina prevalente (c.d. doppio binario) dal 2004 più rigorosa della giurisprudenza formatasi – può trovare indiretta ma rilevante conferma nella testuale previsione di cui all’art. 2447 quinquies c.c. per l’analogo fenomeno dei patrimoni separati nelle s.p.a..

Appare quindi opportuno far risultare tale doppia “natura” nell’atto con cui si costituisce il fondo e si identifica il bene che verrà segregato per realizzare la destinazione familiare, utilizzando una tecnica redazionale simile a quella che viene di consueto utilizzata in caso di acquisto immobiliare da parte di stranieri che, preliminarmente ma in contestualità documentale, stipulano una convenzione matrimoniale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 D.I.P. (L. 218/95), immediatamente seguita dall’acquisto immobiliare.

 

2) Modificabilità della disciplina della convenzione del fondo patrimoniale

E’ legittima una modificazione successiva della disciplina prevista nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale in relazione alle ipotesi previste dall’art. 169 c.c..

La modificazione della convenzione deve seguire le norme di forma stabilite dall’art. 163 c.c.

Quanto alla pubblicità, peraltro, trattandosi di un mutamento di regime, che in quanto tale non incide sul vincolo di destinazione imposto al singolo bene, si potrebbe considerare adempiuta la funzione pubblicitaria di regime del fondo con la sola annotazione della modificazione della convenzione al Registro dello Stato Civile, essendo invece superflua la trascrizione nei pubblici registri in cui a suo tempo siano stati trascritti i vincoli di destinazione sui beni segregati, ai quali, per quanto riguarda i creditori, tale ulteriore pubblicità nulla aggiungerebbe.

Si devono infatti concettualmente distinguere, ancorché contestuali, l’atto negoziale costitutivo del fondo (la convenzione), che disciplina il regime di amministrazione, dall’atto di individuazione dei beni segregati.

Detti atti sono assoggettati a due distinti regimi pubblicitari: l’annotazione al Registro dello stato civile e la trascrizione/iscrizione nei relativi pubblici registri (che autorevole Dottrina ha descritto come “sistema binario”).

Questa ricostruzione dal 2004 trova rilevante, ancorchè indiretta, conferma nella previsione di cui all’art. 2447-quinquies comma 2 c.c., che disciplina in tal senso l’analogo fenomeno dei patrimoni separati nelle s.p.a..

Nel caso di modificazione (parziale) della sola convenzione di fondo, in effetti la previsione della sua trascrizione non è inclusa nell’elencazione dell’art. 2647 (1° e 2° co.), e pertanto, non dovrebbe esservi assoggettata, ai sensi del (delimitato) richiamo fatto dall’art. 163 c.c..

L’art. 2647 c.c., infatti, prevede solo la trascrizione della costituzione del fondo e degli acquisti successivi di immobili destinati.

In un’ottica sostanziale, infine, si può osservare che tale trascrizione non può dare ai terzi alcuna ulteriore utile informazione, in quanto nemmeno i creditori della famiglia che si potessero considerare lesi dalla modificazione (ad esempio perché viene esclusa la necessità di autorizzazione giudiziale) potrebbero in alcun modo impedirla, dato che essa non rientra tra gli atti dispositivi cui si riferisce l’art. 2901 c.c., mentre l’opponibilità della modificazione ai terzi discende dalla sua annotazione ai sensi dell’art. 163 c.c.

 

3) Modificazione dell’oggetto del fondo: inserimento di un “nuovo” bene.

Qualora i coniugi intendano incrementare il fondo patrimoniale segregando altri beni, senza modificarne la disciplina prevista nell’atto costitutivo (ipotesi da tenere ben distinta dalla costituzione di un ulteriore nuovo fondo), seguendo l’autorevole dottrina che configura il sistema pubblicitario del fondo patrimoniale come “doppio binario” appare consequenzialmente non necessario ripetere l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Tuttavia, tenendo nella dovuta considerazione il diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza maggioritaria (sia pure maturata nella diversa ipotesi in cui era stata effettuata la sola pubblicità nel Registro Immobiliare, mentre mancava l’indispensabile pubblicità della convenzione originaria presso il Registro di Stato Civile), al momento appare prudente ed opportuno rispettare le norme di forma e pubblicità di cui agli artt. 162 e ss. C.c..

L’ “incremento” oggettivo del fondo non costituisce modificazione della convenzione matrimoniale, bensì solo della composizione del patrimonio segregato e, quindi, la sua annotazione al Registro dello Stato Civile non aggiungerebbe assolutamente nulla alle “notizie” già annotate (che riguardano solo, come indicato dall’art. 163 c.c., il nome delle parti e del notaio rogante e la data della costituzione del fondo).

Partendo dalla distinzione concettuale sopra richiamata fra atto costitutivo del fondo matrimoniale (la convenzione) e atto di individuazione dei beni segregati è, come già detto, possibile individuare un duplice regime pubblicitario: l’annotazione al Registro dello Stato Civile di cui all’art. 162 c.c. e la pubblicità nel Pubblico Registro relativo ai singoli beni segregati.

In particolare autorevole dottrina ha parlato di “sistema binario” (Finocchiaro, Bianca): l’annotazione al Registro dello Stato Civile riguarda il regime patrimoniale della famiglia e consente di opporre ai terzi l’esistenza della convenzione, mentre la trascrizione è requisito di opponibilità del vincolo di destinazione relativamente ai singoli beni segregati.

Questo risulta confermato dalla rilevante, ancorchè indiretta, previsione di cui all’art. 2447-quinquies comma 2 c.c. per l’analogo fenomeno dei patrimoni separati: la disposizione in parola prevede, infatti, la iscrizione della deliberazione che dispone il patrimonio destinato al Registro Imprese, ma, qualora ne facciano parte beni immobili o mobili registrati, ne subordina l’opponibilità ai terzi alla trascrizione nel relativo registro. Ricorrendo nelle due ipotesi la eadem ratio, consistente nel portare a conoscenza dei terzi l’esistenza del vincolo di destinazione sul singolo bene segregato, ne viene quindi confermata, con riferimento al fondo, la duplice e diversa valenza.

Alla luce delle considerazioni svolte dalla dottrina maggioritaria (Ferri, Bonis, Palermo, Fragali, Mazzocca, Pino, De Paola- Macrì, De Rubertis, Finocchiaro A. Finocchiaro M., Bianca, Mariconda, Giusti, Sacco, Carresi, Corsi, Oberto, Auletta, Galletta, Santosuosso, Grasso) la trascrizione avrebbe quindi necessariamente natura (almeno) dichiarativa, ferma restando l’inderogabile necessità dell’annotazione della originaria convenzione matrimoniale quale elemento prodromico essenziale. (Per coerenza alla disciplina generale delle cause legittime di prelazione, peraltro, potrebbe probabilmente considerarsi la pubblicità sul singolo bene addirittura costitutiva del vincolo di separazione).

A sostegno della suddetta tesi può considerarsi l’ipotesi della costituzione del fondo patrimoniale da parte del terzo con riserva della proprietà, caso in cui la pubblicità nei registri immobiliari ha necessariamente natura dichiarativa, non potendo degradare a mera pubblicità notizia. In caso contrario sarebbe impossibile venire a conoscenza del vincolo, posto che l’annotazione avviene soltanto nell’atto di matrimonio dei coniugi beneficiari e non in quello del terzo; questi, infatti, potrebbe anche non essere coniugato.

Ciò confermerebbe, appunto, l’ efficacia (almeno) dichiarativa della trascrizione, non potendo la medesima pubblicità assumere una diversa natura giuridica in riferimento al soggetto conferente.

Si aggiunga inoltre che l’annotazione al Registro dello Stato civile è una pubblicità generica, che non riguarda l’oggetto del fondo, e far dipendere da essa l’opponibilità del vincolo sui singoli beni comporterebbe, in generale, uno stravolgimento del regime pubblicitario della circolazione dei beni immobili (o comunque iscritti in Pubblici Registri)

Si deve considerare, inoltre, che la accessibilità ed affidabilità dei Registri Pubblici, in particolare Immobiliari, è obiettivo addirittura comunitario (facilitare la circolazione dei beni all’interno della UE) ed appare davvero incongruo pensare di poter opporre (anche) a stranieri un fondo patrimoniale che non risultasse dall’unico registro che gli stessi consulterebbero, cioè quello immobiliare.

In caso di incremento del fondo patrimoniale attraverso la segregazione di un nuovo bene, senza modificare la disciplina prevista nell’atto costitutivo, a stretto rigore appare quindi sufficiente procedere alla sola pubblicità specificamente prevista in relazione alla natura dei beni oggetto di segregazione (come previsto, del resto, dall’art. 2647, 2° co. c.c.).

Occorre tuttavia tenere conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità (peraltro espressa in occasione dell’opposta ipotesi in cui era stata effettuata solo la trascrizione) che fa dipendere l’opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale esclusivamente dall’annotazione al Registro dello Stato Civile, degradando la trascrizione nei Pubblici Registri a mera pubblicità notizia).

Pertanto, in caso di incremento del fondo, stante l’orientamento giurisprudenziale richiamato, è, al momento, opportuno che il notaio rediga un atto pubblico con testimoni e proceda sia all’annotazione al Registro dello Stato Civile ai sensi dell’art. 162 c.c., sia alla trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell’art. 2647 c.c.

 

4) Scioglimento della convenzione di fondo patrimoniale

L’atto costitutivo di fondo patrimoniale, quale convenzione matrimoniale che prevede la scelta dei coniugi di destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia, creando a tale riguardo un vincolo di separazione patrimoniale che deroga all’art. 2740 c.c., stipulata ed annotata ai sensi degli artt. 162 ss. c.c., è modificabile in ogni tempo nelle forme di cui all’art. 163 c.c.. In tale modificabilità appare legittimo far rientrare lo scioglimento della convenzione, cioè la cessazione volontaria del fondo per mutuo consenso dei coniugi senza necessità di autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minori.

La convenzione di risoluzione, infatti, richiede solo la partecipazione di tutte le parti originarie o dei loro eredi e deve rispettare le norme di forma e pubblicità previste per le (modificazioni delle) convenzioni matrimoniali; essa comporta, inoltre, la necessità di annotare il dissolvimento del vincolo anche sui beni già “separati”, con la relativa pubblicità nei pubblici registri di riferimento.

In dottrina e giurisprudenza è dibattuto se sia possibile o no, per i coniugi, sciogliere volontariamente il fondo patrimoniale, con ciò “restituendo” i beni che vi erano assoggettati alla disciplina generale, soprattutto nei confronti dei creditori (facendoli cioè rientrare nuovamente nella previsione di cui all’art. 2740 c.c.). Pur essendo dibattuta, sembra ormai sempre più consolidata, in dottrina, l’opinione favorevole, ed essa appare maggioritaria, sia pure con un minor margine, anche nella più recente giurisprudenza.

La tesi negativa si basa fondamentalmente su due argomenti: la tassatività dell’elencazione di cui all’art. 171 c.c. e la “prevalenza” degli interessi familiari che priverebbe i coniugi e/o il terzo, una volta costituito il vincolo di destinazione e di separazione, del potere di distoglierne i beni ad esso assoggettati.

La contraria e positiva opinione argomenta, da un lato, con la riconducibilità del fondo all’ambito delle convenzioni matrimoniali, come tali modificabili in ogni tempo (art. 163 c.c.), in perfetta attuazione del più generale principio di autonomia (art. 1322 c.c., e 1372 c.c.), oltre che del principio che tende ad escludere vincoli perpetui di indisponibilità (art. 1379 c.c.). Dall’altro lato, sembra possibile dare dell’art. 171 c.c. una diversa e ben circoscritta portata, anche alla luce dell’intero complesso normativo relativo alla amministrazione e modificazione del fondo patrimoniale, facendo in particolare riferimento agli artt. 163, 168, 169 e 171 c.c..

Tale sistema sembra così riassumibile. Bisogna anzitutto partire dalla distinzione, che può ormai considerarsi consolidata, almeno da parte della dottrina maggioritaria, tra atto costitutivo del regime (cioè dell’insieme delle regole che disciplinano l’acquisto, l’appartenenza e l’amministrazione dei beni che faranno parte del fondo), che costituisce una vera convenzione, ed i singoli atti di identificazione dei beni su cui si concretizza il vincolo di separazione patrimoniale (per tutti: Auletta). L’art. 163 fa riferimento alla convenzione, nell’accezione sopra precisata, che conseguentemente è da esso normalmente disciplinata, e dal quale discende, appunto, la risolubilità convenzionale del fondo come regime. Gli articoli 168 e 169 si riferiscono, invece, alla gestione dei singoli beni oggetto del regime stabilito. Il primo pone una regola di “default” che, in deroga all’eventuale “regime proprietario”, prevede che i beni, a chiunque appartengano, debbano essere amministrati secondo le norme della comunione legale (quindi amministrazione ordinaria disgiunta).

L’art. 169, poi, si occupa degli atti che più “incidono” su tali beni (e in definitiva sulla loro permanenza alla destinazione), disponendo che (in assenza di diversa previsione delle parti e anche in deroga all’eventuale sottostante regime proprietario fatta eccezione, naturalmente, per i beni in comunione legale) l’alienazione, la costituzione di ipoteche e l’imposizione di vincoli su tali beni debba avvenire con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione del giudice nei soli casi di necessità o utilità evidente. La possibilità che le parti deroghino alla prima di tali previsioni appare condivisibile quantomeno quando la proprietà dei beni sia rimasta in capo ad uno solo dei coniugi e la deroga, quindi, non faccia che riportare in vigore le ordinarie regole del trasferimento di proprietà.

L’art. 171 c.c., invece, appare norma eccezionale. Essa, infatti, ha ad oggetto tre ipotesi specifiche (morte, annullamento e divorzio) accomunate dal venir meno del presupposto essenziale del Fondo patrimoniale, cioè il matrimonio. Con previsione certamente eccezionale, tale norma si preoccupa di stabilire: a) la ultrattività del vincolo di destinazione e separazione, pur venendo meno il matrimonio, nel caso in cui vi siano figli minori, con il potere del giudice di dettare norme di amministrazione; b) il potere del giudice ” evidentemente straordinario  di “espropriare” il godimento o addirittura la proprietà dei beni (non del terzo, però) anche nel caso di figli maggiorenni (la norma non limita la previsione) qualora lo ritenga necessario. Il richiamo alla disciplina dello scioglimento della comunione legale per i casi in cui non vi siano figli sarà da leggersi, quindi, non come richiamo alle “cause” di scioglimento della comunione, bensì alle regole di amministrazione e divisione dei beni che ne fanno parte una volta avvenuto lo scioglimento.

 

5) Estromissione di bene del fondo o scioglimento oggettivamente parziale.

E’ legittima l’estromissione del singolo bene dal fondo patrimoniale, anche indipendentemente da un atto di alienazione (o costituzione di ipoteca o altro vincolo). Ciò comporta il venire meno del vincolo di segregazione, facendo rientrare il bene nel patrimonio “generale” del proprietario ai sensi dell’art. 2740 c.c.. Trattandosi di atto che scioglie il vincolo di separazione, esso non appare comportare modificazione della convenzione matrimoniale, e quindi non essere assoggettato alle norme di cui agli artt. 163 c.c…

Tuttavia, tenendo nella dovuta considerazione il diverso possibile inquadramento della fattispecie quale modificazione della convenzione, al momento appare prudente ed opportuno adottare le norme di forma e pubblicità di cui agli artt. 162 e ss. c.c.

L’atto con il quale i coniugi intendano sottrarre al vincolo derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale un singolo bene, si configura quale atto di dissoluzione del vincolo di segregazione e non quale modifica della convenzione matrimoniale costitutiva del fondo.

La disciplina di cui agli articoli 162 e 163 c.c. non sembra quindi applicabile, in quanto la medesima disciplina la formazione e la modificazione del regolamento astratto e generale della convenzione matrimoniale e non il mutamento quantitativo (accrescimento/diminuzione) degli elementi vincolati a soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Conseguentemente, dal punto di vista formale, per il relativo atto non appare necessario l’utilizzo della forma dell’atto pubblico, richiesta dagli articoli 162 e 163 c.c., a pena di nullità, né la presenza necessaria di due testimoni, secondo quanto prescritto dall’art. 48 L.N.

Per quanto riguarda la pubblicità non sembra necessaria l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio secondo quanto previsto dagli artt. 162 ultimo comma c.c. e 163 ultimo comma c.c.

Tuttavia, pur constatando le solide motivazioni dogmatiche sulle quali si basa l’impostazione testé illustrata (per le quali si rimanda alla motivazione dell’orientamento n.3), in assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto, è opportuno e prudente trattare l’atto in oggetto come modifica di precedente convenzione matrimoniale e ciò, sia dal punto di vista della forma, che sotto il profilo pubblicitario.

 

6) Alienazione dell’unico bene costituente il fondo patrimoniale

L’alienazione dell’unico bene costituente il fondo patrimoniale è disciplinata dall’art. 169 c.c., per il quale, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione, essa dovrà essere effettuata con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

In quanto atto di amministrazione del fondo, l’alienazione in nessun caso si sostanzia in una modificazione della convenzione matrimoniale mediante la quale si costituì il fondo medesimo e ciò anche nel caso in cui oggetto del negozio dispositivo sia l’unico bene segregato.

Per l’effetto, il relativo atto sarà ricevuto dal notaio senza la presenza necessaria di due testimoni, in quanto l’art. 48 L.N. ne richiede l’intervento  per quanto interessi in questa sede unicamente per la stipulazione di convenzioni matrimoniali, per le relative modificazioni e per le dichiarazioni di scelta di separazione dei beni.

Qualora l’alienazione abbia ad oggetto un bene immobile, il relativo atto andrà trascritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2643 n. 1 c.c. e tale forma di pubblicità sarà sufficiente a garantire l’opponibilità dell’effetto dispositivo nei confronti dei terzi.

Conseguentemente non sarà necessario procedere alla pubblicità di cui all’art. 162 ultimo comma c.c.

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, secondo l’orientamento assolutamente maggioritario della dottrina, confermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, si configura quale species del genus “convenzioni matrimoniali”.

Conseguentemente il relativo atto di costituzione, ai sensi dell’art. 162 c.c., sarà stipulato per atto pubblico sotto pena di nullità, alla presenza necessaria di due testimoni, secondo quanto prescritto dall’art. 48 L.N. Alle medesime prescrizioni formali sono sottoposte le successive modifiche dell’atto costitutivo del fondo stipulate ai sensi dell’art. 163 c.c..

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale e le sue successive modificazioni, per essere opposte ai terzi devono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio secondo quanto previsto dagli artt. 162 ultimo comma c.c. e 163 ultimo comma c.c.

Inoltre, nel caso in cui l’atto costitutivo o modificativo del fondo patrimoniale abbia ad oggetto beni immobili, esso andrà trascritto in ogni caso ai sensi dell’art. 2647 c.c. e, nell’ipotesi in cui vi sia trasferimento della proprietà in capo ad uno dei coniugi o di entrambi, anche ai sensi dell’art. 2643 n. 1 c.c.

La disciplina formale e pubblicitaria testé richiamata si applica, oltre che all’atto di costituzione del fondo, anche a tutte le successive modifiche della sua disciplina normativa “astratta”, valevole cioè per ogni e qualsivoglia bene costituente il fondo, quali, l’introduzione o la soppressione del richiesto consenso di entrambi i coniugi per l’alienazione, l’ipotecabilità, la dazione in pegno o comunque la creazione di vincoli dei beni costituenti il fondo o l’introduzione e la soppressione del richiesto ricorso al giudice per l’ottenimento dell’autorizzazione a disporre, in presenza di figli minori d’età.

Nel caso invece in cui i coniugi pongano in essere un atto di gestione dispositiva dei singoli beni costituenti il fondo patrimoniale, la disciplina di cui agli articoli 162 e 163 c.c., appena richiamata, non è applicabile, in quanto la medesima disciplina la formazione e la modificazione del regolamento astratto e generale della convenzione matrimoniale e non il mutamento quantitativo (accrescimento/diminuzione) degli elementi vincolati a soddisfacimento dei bisogni della famiglia, quest’ultimo essendo l’effetto di atti gestori di tipo dispositivo, disciplinati unicamente dall’art. 169 c.c.. A nulla rileva la circostanza per la quale, a seguito dell’alienazione di un singolo bene, il fondo patrimoniale venga “svuotato”, in quanto tale conseguenza, indiretta ed eventuale, non è per sé sola in grado di modificare la causa dell’atto di alienazione che resta tale.

 

7) Art. 169 C.C. deroga all’autorizzazione giudiziale

IN PRESENZA DI MINORI

Si ritiene possibile prevedere nell’atto costitutivo del fondo (ma anche in un atto modificativo della disciplina dello stesso) la facoltà dei coniugi di alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo senza necessità di autorizzazione giudiziale ai sensi dell’art. 169 c.c., in presenza di figli minori.

Argomento oggetto di ampio dibattito, in dottrina ed in par¬te in giurisprudenza, è quello relativo al’interpretazione dell’inciso iniziale dell’art. 169 c.c.: “Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione….”

Ci si chiede, in particolare, se tale inciso contenga una disposizione derogatrice a ciascuna delle prescrizioni dettate dalla norma stessa.

La regola generale in presenza di figli minori è quella dell’alienazione con il consenso congiunto dei coniugi, previa autorizzazione del Tribunale, nei soli casi di necessità ed utilità evidente.

L’orientamento della dottrina maggioritaria e di gran parte della giurisprudenza è per la piena derogabilità della norma, nel senso della legittimità della clausola che preveda la possibilità di disporre dei beni costituiti in fondo patrimoniale, in presenza di figli minori, senza necessità di autorizzazione giudiziale.

Detta possibilità si ricava da:

– una puntuale esegesi della struttura della norma stessa:

– dal fatto che la deroga all’intervento dell’autorità giudiziaria non è eccezionale ma è prevista anche in altre ipotesi, quali, ad esempio, quelle di cui all’ 356 II comma c.c. in materia di curatore speciale, nonché in materia di esecutore testamentario, che potrebbe essere dispensato dalle autorizzazioni ex artt. 703 c.c. e 747 c.p.c.; e

– dai principi generali in materia di autonomia privata.

Con detta deroga, infatti, viene ripristinato il principio generale secondo il quale i genitori sono liberi di decidere ciò che essi ritengono il meglio per la realizzazione dei bisogni della famiglia. Il legislatore affida, infatti, ai coniugi il potere di autoregolamentarsi sulla base dell’accordo.

Il nostro ordinamento non impone, in linea generale, un controllo giudiziario sugli atti compiuti da genitori aventi ad oggetto i beni personali o comuni, anche se gli stessi possono avere effetti dirompenti sulla situazione economica della famiglia.

L’art. 320 c.c. richiede l’autorizzazione perché i beni non sono di proprietà dei genitori, ma dei minori.

Non si può, inoltre, ritenere che la possibilità di disporre dei beni senza necessità di autorizzazione giudiziale si ponga in contrasto con il disposto di cui all’art. 171 c.c., il quale (secondo quanto meglio evidenziato nell’orientamento in materia di scioglimento) disciplina ipotesi specifiche ben diverse e rappresenta una norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica.

 

8) Valutazione della corrispondenza dell’atto agli interessi della famiglia

Qualora nell\\\’atto costitutivo del fondo (ma anche in un at¬to modificativo della disciplina dello stesso) sia stata prevista la facoltà dei coniugi di alienare, ipotecare, da¬re in pegno o comunque vincolare i beni del fondo senza ne¬cessità di autorizzazione giudiziale ai sensi dell\\\’art. 169 c.c., in presenza di figli minori, il notaio incaricato del¬l\\\’atto dispositivo potrà procedere alla stipula dello stes¬so senza necessità di adire l\\\’autorità giudiziaria, e senza alcun potere/dovere di verificare la rispondenza dell’atto alle esigenze della famiglia.

La deroga alla necessità dell\\\’autorizzazione giudiziale non implica l\\\’instaurarsi di un regime di libera commerciabi¬lità per i beni costituiti in fondo: gli atti di disposizio¬ne, in ogni caso, possono essere compiuti dai coniugi \\\”nei soli casi di necessità o utilità evidente\\\”.

La mancanza di un controllo preventivo lascia, pertanto, im¬pregiudicato il dovere dei coniugi di compiere atti non con¬trastanti con l\\\’interesse dei figli, pena l\\\’applicabilità delle sanzioni previste in caso di cattiva amministrazione.

I figli, infatti, con i mezzi di rappresentanza in conflit¬to con i genitori, potrebbero impugnare l\\\’atto fino a far sostituire i genitori nell\\\’amministrazione.

Si ribadisce, pertanto, che a seguito della deroga, l\\\’indi¬viduazione dei bisogni della famiglia spetta esclusivamente ai coniugi, senza che il Notaio abbia alcun potere di con¬trollo sulla valutazione degli stessi.

In questo caso non si fa altro che ripristinare il princi¬pio generale, costituzionalmente garantito, dell\\\’autonomia della famiglia, in linea generale immune da ogni forma di ingerenza o controllo esterno, ritenendosi il controllo del giudice circoscritto ad ipotesi eccezionali e patologiche. Le stesse considerazioni possono farsi per il caso di vendi¬ta dell\\\’unico bene costituito in fondo patrimoniale per la quale ipotesi si rinvia a quanto previsto nel relativo o¬rientamento.

Si rinvia, inoltre, al relativo orientamento circa l\\\’assen¬za di alcun obbligo di reimpiego.

 

9) Deroga alla necessità del consenso congiunto di entrambi i coniugi

E\\\’ legittima la clausola contenuta nell\\\’atto costitutivo del fondo (ma anche in un atto modificativo della discipli¬na dello stesso) che preveda, per il compimento degli atti elencati nell\\\’art. 169 c.c., la deroga al consenso congiun¬to dei coniugi; salvo il rispetto del principio della legit¬timazione a disporre, in ossequio del quale l\\\’atto disposi¬tivo del diritto deve essere compiuto dal soggetto titolare del bene.

Anche in questa ipotesi ci si chiede se l\\\’inciso iniziale dell\\\’art. 169 c.c.: \\\”Se non è stato espressamente consenti¬to nell\\\’atto di costituzione….\\\”, consenta un\\\’interpreta¬zione che legittimi la deroga alla regola generale del con¬senso di entrambi i coniugi.

La tesi della illiceità della clausola di deroga si fonda essenzialmente sull\\\’asserita natura inderogabile delle rego¬le sull\\\’amministrazione della comunione legale, secondo i principi generali espressi dall\\\’art. 168 c.c. il quale ri¬chiama la disposizione dell\\\’art. 180 c.c.

Nonostante autorevoli voci contrarie, la dottrina maggiori¬taria ritiene che sia possibile derogare alla necessità del consenso congiunto.

Al riguardo deve osservarsi che la legge, alla luce del pre¬ciso dato letterale, non consente deroghe, e quindi non con¬sente all\\\’autonomia privata, in sede di costituzione del fondo, di dettare norme particolari per l\\\’amministrazione (art. 168 c.c.), ma solo per gli atti di disposizione (art. 169 c.c.).

Le regole sull\\\’amministrazione congiunta continuano ad ap¬plicarsi finchè perdura la destinazione del bene.

Viceversa, escludendo la necessità del consenso congiunto per gli atti di disposizione non si realizza alcuna deroga alle regole sull\\\’amministrazione dei beni fa¬centi parte della comunione legale, né si viola la disciplina dell’art. 168 c.c., ma si ri¬pristinano esclusivamente le regole generali riguardanti il potere dispositivo del bene, il quale generalmente spetta e¬sclusivamente al titolare del bene stesso.

La norma legittima, soltanto, il costituente, terzo o coniu¬ge, a riservarsi la facoltà di continuare a poter disporre da solo dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sottraen¬doli in tal modo alla loro destinazione.

Alla regola del necessario consenso congiunto dei coniugi può apportarsi una deroga soltanto nel senso di consentire l\\\’alienazione da parte del solo coniuge proprietario.

Anche in presenza di un\\\’eventuale deroga al consenso con¬giunto, in ossequio ai principi generali, non può essere certo consentito al coniuge non proprietario del bene o al coniuge titolare di una quota di comproprietà sullo stesso di compiere atti di disposizione che riguardino l\\\’intera proprietà dello stesso.

In ogni caso, non è, inoltre, possibile attribuire solo ad un coniuge il potere di alienare la quota o l\\\’intero bene spettante all\\\’altro o ad entrambi in regime di comunione le¬gale o ordinaria.

E\\\’ da escludere, altresì, che ad uno dei coniugi, o anche ad entrambi, possa essere consentita l\\\’alienazione di un be¬ne costituito in fondo patrimoniale da un terzo che se ne sia riservato la proprietà.

E\\\’ da ritenersi lecita la clausola che deroga al consenso congiunto di entrambi i coniugi, nei limiti come sopra pre¬cisati, alla luce delle ulteriori seguenti argomentazioni:

– preciso dato letterale;

– ampiezza dell\\\’autonomia privata: il costituente così come è libero di costituire il bene in fondo patrimoniale assog¬gettandosi al sistema legale, può sottrarsi ad alcune rego¬le dello stesso ponendo in essere la deroga;

– la legge, per quanto regoli il fondo patrimoniale con nor¬me specifiche, non impone una ricostruzione delle stesse in funzione di ordine pubblico, ma riconosce esclusivamente una natura protettiva di interessi specifici compatibili con detta deroga;

– la protezione e la tutela dell\\\’interesse della famiglia non può e non deve costituire un vincolo di indisponibilità assoluto e perpetuo (in contrasto, peraltro, con i principi che si ricavano dall\\\’art. 1379 c.c.) nei confronti di chi ha voluto porre in essere il fondo patrimoniale.

Nell\\\’intento del legislatore della riforma c\\\’era l\\\’obietti¬vo di incentivare la costituzione del fondo senza creare ec¬cessivi vincoli i quali producano l\\\’immobilizzazione dei be¬ni (così come, invece, era avvenuto con il patrimonio fami¬liare ispirato ad una regola di inalienabilità appena tempe¬rata ed obblighi di reimpiego).

Dai lavori preparatori risulta, infatti, che la nuova disci¬plina venne giudicata idonea a consentire un uso più flessi¬bile dell\\\’istituto, attuando una concreta considerazione de¬gli interessi della famiglia (per la quale è pur sempre pre¬feribile un fondo con le previste deroghe di cui all\\\’art. 169 c.c. piuttosto che nessun fondo).

Da ultimo, non può ritenersi che effettività del vincolo si¬gnifichi definitività dell\\\’assetto.

 

10) Assenza di obbligo di reimpiego

In caso di alienazione di un bene del fondo patrimoniale non sussiste un obbligo di reimpiego del ricavato, né a carico dei coniugi né a carico del giudice che, in assenza di deroga convenzionale, sia chiamato ad autorizzare l’atto dispositivo ai sensi dell’art. 169 c.c..

L’art. 169 c.c. nulla infatti dispone sul punto e sarebbe quindi arbitrario limitare l’autonomia contrattuale, che la disciplina del fondo patrimoniale, in aperta “rottura” rispetto al precedente patrimonio familiare, ha chiaramente inteso riconoscere, al fine di incentivarne l’utilizzo.

Gli obblighi di reimpiego, infatti, essendo importanti limiti all’autonomia negoziale di soggetti capaci di agire, sono sempre testualmente previsti dalla legge e si riferiscono, in genere, a patrimoni di soggetti incapaci (beni dell’assente, eredità giacente, beni di minori).

Per le stesse ragioni si ritiene che non sussista un fenomeno di surrogazione automatica in caso di alienazione dei beni segregati, che non troverebbe alcuna fonte nella legge, mentre necessiterebbe, ai fini dell’indispensabile pubblicità, di un titolo negoziale espresso al quale dovrebbero necessariamente partecipare i coniugi. A tal riguardo si osserva, a conferma, che il ricavato dell’alienazione potrebbe non rientrare fra i beni costituibili in fondo patrimoniale, il che farebbe dipendere la segregazione dalla mera volontà delle parti.

Il fatto che l’acquirente abbia manifestato in atto la volontà di trasferire la residenza lo vincola a realizzare tale presupposto, pena la perdita dell’agevolazione

 

La Corte di cassazione, con sentenza n. 21282 del 18 settembre 2013, ha sancito che chi compra un immobile abitativo dichiarando in atto la volontà di trasferire la residenza entro diciotto mesi allo scopo di usufruire dell’agevolazione “prima casa” e poi non rispetta tale impegno, decade dal beneficio e non può in sede giudiziale difendersi dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate affermando la presenza di un altro requisito agevolativo, ovvero l’esercizio della propria attività nel comune in cui si trova l’immobile

(1) La causa di scioglimento della s.p.a. e della s.r.l. di cui all’art. 2484, n. 4) c.c. non opera allorché, in presenza di perdite che riducano il patrimonio netto al di sotto del limite minimo legale:

a) gli amministratori presentino, anche prima della riunione dell’assemblea la cui convocazione è comunque dovuta senza indugio ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (se si tratti di s.p.a.) e degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. (se si tratti di s.r.l.), una domanda di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis comma sesto;

b) gli amministratori convochino senza indugio l’assemblea ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (se si tratti di s.p.a.) e degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. (se si tratti di s.r.l.), e qualora questa non adotti uno dei provvedimenti rispettivamente previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter, presentino una domanda di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis comma sesto;

c) trascorso senza esito il termine di sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2447 e 2482-ter, gli amministratori presentino una domanda di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis comma sesto.

 

(2) Qualora lo statuto richieda per la presentazione della domanda di concordato preventivo la previa deliberazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 152 secondo comma l. fall., tale deliberazione non può essere adottata dall’assemblea genericamente convocata per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 e 2482-ter, né può essere adottata, se non è oggetto di un apposito punto all’ordine del giorno, dall’assemblea che deliberi l’aumento di capitale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2447 e 2482-ter, per l’ipotesi che il termine di sottoscrizione decorra senza esito.

 

(3) Con l’omologazione del concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis quarto comma l. fall., riprendono pieno vigore gli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. (se si tratti di s.p.a.) e degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. (se si tratti di s.r.l.). Ne consegue che gli amministratori devono a quella data, anche alla luce della ristrutturazione finanziaria prodotta dal concordato o dall’accordo di ristrutturazione dei debiti, accertare l’eventuale sussistenza di perdite rilevanti ai sensi di detti articoli e adottare i provvedimenti conseguenti a tale accertamento.

1. E’ legittima la trasformazione di società in concordato preventivo, nei limiti di compatibilità con le finalità e lo stato della procedura sanciti dall’art. 2499 c.c..

 

2. Il giudizio di compatibilità è rimesso in via esclusiva agli organi della procedura. Pertanto la delibera di trasformazione

•se assunta dopo il deposito della domanda di concordato (anche “in bianco”) e prima del decreto di ammissione al concordato, deve essere autorizzata dal tribunale ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.f.;

•se assunta dopo il decreto di ammissione al concordato e prima del decreto di omologazione della proposta di concordato, deve essere autorizzata dal giudice delegato ai sensi dell’art. 167, comma 2, l.f.

 

3. Qualora la delibera di trasformazione sia assunta dopo il decreto di omologazione del concordato, essa non necessita di alcuna autorizzazione ai fini dell’art. 2499 c.c., non essendovi alcuna procedura concorsuale in corso ma solo l’obbligo di adempiere alla proposta concordataria omologata, su cui vigilano gli organi della procedura ai sensi dell’art. 185 l. f.

 

4. La trasformazione regressiva di s.p.a. in s.r.l. deliberata, sia dopo la presentazione delle domanda di ammissione al concordato, sia successivamente alla pronuncia da parte del tribunale del decreto di ammissione, è legittima anche laddove la società abbia perduto integralmente il capitale sociale e non intende ricostituirlo, non ritenendosi applicabili alle società di capitali in stato di liquidazione gli artt 2446 e 2447 c.c. e sterilizzando l’art. 182-sexies gli effetti delle perdite solo ai fini degli obblighi di ricapitalizzazione.

 

5. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte dei soci non consenzienti alla delibera di trasformazione: i) il valore della partecipazione è determinato in conformità agli articoli 2437-bis (per le Spa) e 2473 (per le Srl) alla data del recesso e dunque tiene conto del presumibile eccesso didebiti rispetto all’attivo non potendosi giovare della eventuale e futura falcidia concordataria; ii) anche qualora il valore così determinato nell’ambito del procedimento di liquidazione dagli amministratori fosse positivo e, ex artt. 2437-bis e 2473 c.c., non si addivenga all’acquisto da partedi altro socio o di un terzo, non è comunque possibile procedere al rimborso della partecipazione se non dopo l’omologazione del concordato e comunque nel rispetto della disciplina societaria ordinaria.

 

(Elaborato dalla Commissione del Comitato Triveneto  Civile 1 del Comitato Triveneto coordinata dai notai Rizzi e Bullo)

 

1. Il Notaio, considerato che fintantochè il chiamato all’eredità (o il legatario) non proceda alla trascrizione dell’acquisto mortis causa ai sensi dell’art. 2648 c.c., le successive trascrizioni o iscrizioni a suo carico non producono alcun effetto, giusta quanto disposto dall’art. 2650 c.c., dovrà invitare il beneficiario, che intervenga ad un atto destinato a produrre effetti nei confronti di terzi (ad es. in occasione della vendita a terzi di un immobile di provenienza successoria), a perfezionare la procedura del suo acquisto mortis causa, mediante la trascrizione dello stesso; tale adempimento è posto nell’interesse generale, di affidabilità e completezza dell’intero sistema dei RR.II. (art. 2650c.c) e di sicurezza dei traffici (in relazione al disposto dell’art. 534 c.c.), e quindi non può essere omesso; pertanto il Notaio, nella sua veste di pubblico ufficiale e tutore della legalità, deve garantire che tale adempimento sia eseguito, ogni qualvolta sia richiesto il suo ministero. In conseguenza di ciò:

i) nel caso in cui al Notaio sia richiesto di pubblicare testamenti olografi o pubblici, dovrà invitare gli eredi istituiti in detti testamenti a definire (se possibile, contestualmente alla pubblicazione del testamento, anche per questioni di contenimento dei costi) la loro posizione in ordine alla successione apertasi:

– o perfezionando il loro acquisto a causa di morte mediante l’accettazione di eredità, espressa pura e semplice o con beneficio di inventario (da trascrivere a cura del Notaio)

– o rinunciando all’eredità (per la quale non è invece richiesta la trascrizione)

Nel caso di testamenti contenenti legati immobiliari, il Notaio che ha proceduto alla loro pubblicazione, è tenuto, invece, a curarne la trascrizione, ai sensi dell’art. 2648 c.c.; a tal riguardo si osserva che ai fini della “stabilità” della trascrizione è opportuno, nel caso in cui il legatario sia presente alla pubblicazione del testamento, far dichiarare espressamente a quest’ultimo la propria volontà di non rifiutare l’acquisto; se il legatario non è presente alla pubblicazione va, comunque curata la trascrizione del legato a suo favore, salvo poi procedere all’annotamento di risoluzione in caso di rifiuto;

ii) il Notaio richiesto di stipulare un atto, avente per oggetto immobili di diretta provenienza successoria, che comporti accettazione tacita di eredità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 476 c.c, qualora non trovi già trascritta una precedente accettazione espressa o tacita, è tenuto anche a curare la trascrizione dell’intervenuta accettazione di eredità in ottemperanza al disposto dell’art. 2648 c.c., come precisato ai successivi punti 3, 6 e 8; in particolare si richiama quanto esposto al successivo punto 8 per il caso in cui il Notaio trovasse effettuata una trascrizione di accettazione di eredità relativamente al medesimo defunto ma su altri beni, diversi rispetto a quelli oggetto del proprio atto .

 

2. L’atto con cui si dispone di un bene di provenienza successoria costituisce il “veicolo”, il presupposto giuridico, per poter procedere alla trascrizione dell’acquisto mortis causa.

Non deve necessariamente trattarsi dell’atto con cui il soggetto acquista la qualità di erede. Può essere che l’atto da trascrivere venga posto in essere da soggetto che già abbia acquisito la qualità di erede (ex art. 485 c.c. o per effetto di un atto dispositivo di beni mobili), senza che ciò faccia venir meno l’idoneità dell’atto stesso a costituire titolo per la trascrizione dell’accettazione tacita.

Da ciò consegue:

– che è possibile procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita sulla base di un atto che non sia il primo atto con il quale l’erede ha disposto di beni di provenienza successoria (sia mobili che immobili, ed in presenza o meno di precedenti trascrizioni);

– che è possibile procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita sulla base di un atto posto in essere dopo che siano decorsi 10 anni dall’apertura della successione in quanto non è detto che si sia verificata rispetto al soggetto la prescrizione (se questi, ad es., aveva già acquisito la qualità di erede ex art. 485 c.c.); inoltre al riguardo si è osservato che alla prescrizione si può rinunciare (art. 2937 c.c.) e che la prescrizione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 2938 c.c.); inoltre in giurisprudenza si è affermato che il chiamato all’eredità può acquistare la qualità di erede, a seguito di accettazione espressa o tacita di eredità, anche dopo il decorso del termine di cui all’art. 480 c.c. quando nessuno degli interessati eccepisca l’estinzione per prescrizione del diritto di accettare;

– che è possibile procedere alla trascrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2648 e 2650 c.c. anche nel caso di atto che importi accettazione tacita di eredità nel quale intervenga, tramite il legale rappresentante debitamente autorizzato, un soggetto incapace; in tal caso, infatti, la trascrizione dell’acquisto mortis causa prescinde da una manifestazione di volontà dell’erede e pertanto non rileva la sua incapacità. Detta trascrizione può – e deve – essere effettuata sia nel caso in cui sia stata precedentemente effettuata l’accettazione con beneficio d’inventario (nel caso in cui questa sia stata effettuata solo ai sensi dell’art. 484 c.c., v. infra al punto 4), sia nel caso in cui la dichiarazione legale dello stato di incapacità sia intervenuta dopo l’apertura della successione e l’acquisto della qualità di erede si sia verificato prima della dichiarazione legale di incapacità, ad esempio ex art. 485 c.c.

 

3. Per la trascrizione dell’accettazione di eredità (espressa o tacita) non è necessario che i dati degli immobili siano indicati nel titolo in base al quale si chiede detta trascrizione. E’ invece necessario che detti dati siano riportati nella nota. Ciò lo si ricava dal confronto tra l’art. 2659 n. 4 c.c. (nota di trascrizione atti tra vivi) che parla di “beni cui si riferisce il titolo” e l’art. 2660 n. 5) c.c. (nota di trascrizione acquisti a causa di morte) nel quale invece non si fa alcun riferimento al titolo. Ne consegue che può chiedersi la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, inserendo in nota tutti gli immobili oggetto di successione, anche se il titolo (ad es. l’atto di vendita di alcuni immobili) riguardi solo parte degli immobili ereditati, fermo restando che grava sul Notaio l’obbligo di curare la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità solo con riguardo ai beni oggetto dell’atto dallo stesso ricevuto (solo se espressamente incaricato dall’interessato, il Notaio sarà tenuto ad integrare la nota di trascrizione dell’accettazione tacita di eredità con i dati anche degli altri immobili caduti in successione, fermo restando che dovrà essere cura dell’interessato fornire tutti i dati a tal fine necessari)

 

4. Nel caso di accettazione di eredità con beneficio di inventario è necessario procedere ad una doppia trascrizione:

– alla trascrizione prescritta dall’art. 484 per le finalità di cui all’art. 495 c.c. (trascrizione da effettuarsi presso la Conservatoria dei RR.II. ove si è aperta la successione anche in assenza di immobili e senza dover indicare gli immobili in nota)

– alla trascrizione prescritta dall’art. 2648 c.c. per le finalità di cui agli artt. 2650 e 534 c.c.; trascrizione da effettuarsi presso la Conservatoria dei RR.II. ove si trovano gli immobili e riportando in nota i dati catastali identificativi degli immobili medesimi.

Può essere sufficiente un’unica trascrizione (da valersi sia ai sensi dell’art. 484 che dell’art. 2648 c.c.) qualora:

– vi sia coincidenza di Conservatoria dei RR.II. (ossia gli immobili si trovino nel luogo ove si è aperta la successione);

– nella nota siano riportati i dati identificativi degli immobili.

Pertanto in caso di coincidenza della Conservatoria dei RR.II dovrà essere cura del Notaio inserire comunque in nota i dati identificativi degli immobili, cosicchè la trascrizione possa valere sia agli effetti di cui all’art. 484 c.c. che dell’art. 2648 c.c.

 

5. In caso di atto dispositivo di beni di provenienza successoria, qualora siano decorsi più di 20 anni dalla apertura della successione, l’acquirente potrebbe far valere la maturata usucapione (unendo il proprio possesso a quello dell’erede proprio dante causa), purchè si siano verificate tutte le condizioni cui è subordinata l’usucapione stessa. Vero è che la sentenza che accerti la eventuale maturata usucapione deve essere trascritta (art. 2651 c.c.), ma si tratta in questo caso di mera pubblicità notizia, che non è richiesta né agli effetti di cui all’art. 2644 c.c. né agli effetti di cui all’art. 2650 c.c.

Al riguardo si consiglia, come regola operativa, di procedere, comunque, alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità anche decorsi 20 anni dall’apertura della successione (se provenienza diretta), poiché non sempre è possibile avere la certezza circa l’insussistenza di eventuali cause di sospensione o interruzione dei termini dell’usucapione ovvero circa l’insussistenza di parenti a seguito di filiazione fuori dal matrimonio (es. fratelli, cugini, nipoti ex fratre) o di figli nati fuori dal matrimonio (si vedano gli artt. 74 e 258 c.c. dopo la l. 219/2012), i quali, esperita l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità/maternità, siano ancora in termini per l’accettazione di eredità e per il conseguente esperimento dell’azione di petizione d’eredità; secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. 11/2424; Cass. 12/14917), infatti, l’erede apparente non potrebbe opporre di avere usucapito i beni ereditari nel periodo precedente all’esperimento dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità/maternità, quanto meno nei casi in cui questa non comporti il venir meno del titolo di acquisto dei beni da parte dell’erede apparente, ma determini solo una riduzione quantitativa del suo acquisto.

Tali considerazioni sembrano valere anche con riferimento a successioni apertesi prima della riforma che ha introdotto l’unicità dello stato di filiazione, stante quanto disposto dall’art. 104 del D.lgs. 154/2013, emanato in attuazione della delega contenuta nella l. 219/2012, norma transitoria di discussa interpretazione.

 

6. Il Notaio è tenuto a curare la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità solo se tale trascrizione può fondarsi sull’atto dallo stesso ricevuto. Pertanto il Notaio, chiamato a stipulare un atto avente per oggetto immobili non di diretta provenienza successoria ma per i quali nel ventennio sia intervenuto un precedente acquisto a causa di morte non trascritto, non sarà tenuto a curare la trascrizione dell’accettazione tacita mancante. Egli comunque, in adempimento dei suoi doveri professionali, dovrà informare le parti circa le conseguenze derivanti dalla mancanza della continuità delle trascrizioni, e circa l’opportunità di procedere alle trascrizioni mancanti. Si consiglia, come regola operativa, di informare le parti circa l’opportunità di procedere, comunque, alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità in base a titolo intermedio, anche qualora siano decorsi più di 10 anni dalla trascrizione del titolo intermedio suddetto e ciò per gli stessi motivi e con le stesse cautele di cui al precedente punto 5, anche in considerazione del fatto che il requisito della buona fede richiesto dall’art. 1159 c.c. è di assai difficile riscontro documentale.

 

7. Con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 479 c.c. (trasmissione del diritto di accettare l’eredità di Tizio, defunto, a favore degli eredi di Caio, primo chiamato all’eredità di Tizio a sua volta deceduto senza accettare), verificandosi l’accettazione tacita, a seguito di atto posto in essere dagli eredi di Caio ed avente per oggetto immobili già di proprietà di Tizio, unitamente alla nota di trascrizione (che sarà a carico del defunto Tizio ed a favore degli eredi del primo chiamato all’eredità Caio), dovrà essere presentato documento comprovante la morte del primo chiamato Caio e nella nota medesima dovrà essere fatta menzione della morte del primo chiamato Caio e della trasmissione del diritto di accettare ai propri eredi (a favore dei quali avviene la trascrizione dell’acquisto mortis causa), il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2662 c.c.

Sempre in relazione a quanto disposto dall’art. 2662 c.c., anche in caso di rinuncia all’eredità (con conseguente subentro nel diritto di accettare l’eredità di Tizio, defunto, a favore di Caio, chiamato all’eredità in luogo del rinunciante Sempronio primo chiamato all’eredità di Tizio) verificatasi l’accettazione tacita, a seguito di atto posto in essere da Caio ed avente per oggetto immobili già di proprietà di Tizio, unitamente alla nota di trascrizione (che sarà a carico del defunto Tizio ed a favore di Caio), dovrà essere presentato il documento comprovante la rinuncia di Sempronio (copia autentica dell’atto notarile di rinuncia o della dichiarazione ricevuta dal Cancelliere del Tribunale) e nella nota medesima dovrà essere fatta menzione della rinuncia di eredità di Sempronio.

Gli stessi adempimenti vanno osservati anche nel caso di devoluzione ereditaria per rappresentazione (a seguito della morte o della rinuncia dell’ascendente nei cui confronti opera la rappresentazione)

 

8. E’ opinione prevalente in dottrina che la trascrizione dell’acquisto mortis causa ha effetto solo con riguardo ai beni che siano espressamente indicati in nota; si è osservato al riguardo che, sul piano pubblicitario, la successione ereditaria va considerata in modo atomistico, con la conseguenza che trascritto l’acquisto con riferimento a certi beni ereditari, la trascrizione non può dirsi effettuata rispetto a quelli non indicati in nota; in pratica debbono essere tenute distinte le regole di diritto sostanziale (in base alle quali l’accettazione di eredità non può che riguardare l’intera eredità) da quelle del sistema pubblicitario, che operano su di un piano diverso ( in relazione ai singoli beni, arg. ex artt. 1543 e 2556 c.c.).

Non è mancato in dottrina chi, invece, ha ritenuto che se si procede alla trascrizione con indicazione nella nota di trascrizione di un solo bene, l’accettazione non può che valere per tutti i beni ereditati: l’accettazione di eredità, si osserva, non può che riguardare tutti i beni attribuiti all’erede, posto che non sono ammesse accettazioni parziali (art. 475, c.3, c.c.). Inoltre nel nostro ordinamento (con esclusione delle Regioni soggette al tavolare) il sistema pubblicitario è basato su base personale, per cui una volta trascritta l’accettazione di eredità la stessa non può che riguardare l’intero patrimonio dell’accettante, indipendentemente dal fatto che in nota siano riportati tutti i singoli beni ereditari.

Entrambe le tesi sono degne di attenzione; sul punto, peraltro, non si è ancora pronunciata la giurisprudenza.

Al riguardo si consiglia di seguire, come regola operativa, quella suggerita dalla dottrina maggioritaria, quantomeno a fini prudenziali. Pertanto, se il notaio riceve un atto comportante accettazione tacita di eredità, si suggerisce di esporre al cliente, le due alternative:

– o eseguire la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità con riguardo ai soli beni oggetto dell’atto di negoziazione, avvertendolo, peraltro, che in caso di negoziazione di altri e diversi beni provenienti dalla medesima successione, si dovrà procedere a nuova trascrizione dell’accettazione tacita di eredità anche con riguardo a questi ultimi beni, ciò al fine di attivare la specifica tutela ex art. 534 c.c.;

– o eseguire la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità con riguardo a tutti i beni caduti in successione (o quanto meno di tutti quelli ricompresi nell’ambito della medesima Conservatoria dei RR.II.), così da evitare in futuro nuove ed ulteriori trascrizioni di accettazione tacita di eredità (ed i relativi ulteriori costi); il Notaio procederà, in tal caso, alla trascrizione utilizzando i dati che gli verranno forniti dal cliente (ad es. i dati ricavabili dalla dichiarazione di successione); in quest’ultimo caso sarà opportuno che il Notaio si faccia sollevare dal cliente da qualsiasi responsabilità per il caso di inesattezze od omissioni nei dati forniti; il cliente potrà, altrimenti, conferire al Notaio l’incarico di eseguire tutti gli accertamenti del caso per eseguire una completa e corretta trascrizione dell’accettazione tacita di eredità; ovviamente il compenso spettante al Notaio varierà in base al tipo di incarico conferito.

 

9. Non integrano casi di trascrizione di acquisto mortis causa (e quindi non escludono l’obbligo di procedere successivamente alla esecuzione della trascrizione di un’accettazione tacita di eredità) le seguenti fattispecie:

i) la trascrizione del verbale di pubblicazione del testamento (trascrizione che il codice previgente prevedeva come obbligatoria, ma non più prescritta, invece, dal codice vigente e che a rigore dovrebbe, pertanto, essere rifiutata)

ii) la trascrizione dell’acquiescenza alle disposizioni testamentarie (con rinuncia all’azione di riduzione), in quanto tale (che pure essa, non comportando né acquisto mortis causa né disposizione di diritto, dovrebbe essere, a rigore, rifiutata).

L’acquiescenza pura e semplice da parte di legittimario leso può importare, peraltro, accettazione tacita di eredità; in questo caso si dovrà procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita ex art. 2648, terzo comma, c.c.

E’ consigliabile accompagnare la rinuncia all’azione di riduzione da parte del legittimario leso a dichiarazione di accettazione espressa e procedere alla trascrizione relativa.

 

10. L’art. 29, comma 1 bis, legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dall’art. 19, comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122, nel richiedere al Notaio, prima della stipula degli atti ivi previsti, di individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, non ha posto in capo al Notaio anche l’obbligo di regolarizzare la situazione dei registri immobiliari, verificando il rispetto della continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.). La finalità della norma, come risulta dalla stessa rubrica dell’art. 19 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122, è l’aggiornamento del catasto, previsto dalla legge come misura volta al contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed il suo allineamento con i RR.II., ai fini dell’istituzione dell’”Anagrafe Immobiliare Integrata” e del rilascio della attestazione integrata ipotecario-catastale, che deve riportare i dati e le informazioni desumibili da entrambi i registri immobiliari. Si tratta di una finalità quindi fiscale. Del resto, se la finalità della normativa introdotta fosse stata anche quella di regolarizzare i registri immobiliari, non si spiegherebbe perchè ciò dovrebbe essere attuato solo con riguardo ai fabbricati, visto che la norma non fa riferimento agli atti aventi ad oggetto terreni. Pertanto, considerata la finalità preminentemente fiscale che la norma intende perseguire, il principio della conformità degli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari di cui al comma 1 bis dell’art. 29 della L. 27/2/1985, n. 52, introdotto dall’art. 19, comma 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78, è verificato quando gli intestatari catastali corrispondono con i chiamati all’eredità risultanti dalla denuncia di successione che ha dato titolo alla voltura catastale, ancorchè la relativa trascrizione non costituisca formalità idonea a garantire la continuità delle trascrizioni per gli effetti di cui all’art. 2650 c.c.; in pratica il fatto che l’anagrafe immobiliare integrata deve attestare “a fini fiscali” per ciascun immobile il soggetto titolare di diritti reali, si può fondatamente ritenere che ai fini in discorso, che sono solo fiscali e non sostanziali, sia necessaria e sufficiente la sola presentazione della dichiarazione di successione, che nella volontà del legislatore svolge proprio finalità fiscali. Il Notaio, quale pubblico ufficiale, ha comunque l’obbligo professionale di verificare la correttezza dei dati catastali anche se coincidenti con le risultanze dei registri immobiliari, in quanto egli è tenuto ad eseguire la visura presso i RR.II.

La verifica di conformità deve essere finalizzata ad accertare la corrispondenza delle intestazioni catastali attuali con i soggetti titolari del potere di disposizione sugli immobili oggetto dell’atto. In ogni caso il Notaio deve procedere alla verifica della reale intestazione dei cespiti accertando che detta intestazione sia corretta in base alla vicenda successoria (acquisto in capo al defunto e devoluzione ai suoi eredi legittimi o testamentari) anche avvalendosi delle risultanze di altri Pubblici registri (ad es. i registri dello Stato Civile).