Attualità e prospettive della mediazione per il mondo forense.

Dott.ssa Cristina ZORZI – Notaio in Venezia.
L’attualità e le prospettive della mediazione – il punto di vista del Notaio.

Platinum© Novembre 2018

“sono in crescita le richieste di clienti stranieri in ambito immobiliare nel centro storico di Venezia.
Molti stranieri decidono di comprare qui la seconda casa e chiedono il ‘deposito prezzo’ a mano del notaio.
Una modalità che – sottolinea – tutela compratore e venditore e dà maggiori garanzie nella transazione”.

Dal 1 ottobre 2015 entra in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/6/2015 con cui sono approvate le nuove Linee Guida Nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici.

In particolare si segnalano:

– le disposizioni sulla nuova classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica (§ 5 delle Linee Guida);

– le disposizioni che prescrivono le informazioni che l’APE deve obbligatoriamente riportare, pena la sua invalidità (art. 4, c. 4, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e § 6 della Linee Guida)

– le disposizioni sulle formalità da rispettare negli annunci commerciali (art. 4, c. 7, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e § 6.2 della Linee Guida)

– le disposizioni sulla sottoscrizione nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’APE e sulla sua trasmissione alla Regione ed alla Provincia Autonoma competente per territorio (art. 4, c. 5, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e § 7.1.5 della Linee Guida)

– la elencazione dei casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE (Appendice A delle Linee Guida)

– il nuovo format dell’APE (Appendice B delle Linee Guida)

– il nuovo format per gli annunci commerciali (Appendice C delle Linee Guida)

– il nuovo format dell’Attestato di qualificazione energetica (Appendice D delle Linee Guida).

Quindi dal 1 ottobre 2015 al Notaio dovrà essere consegnato non solo l’APE in originale debitamente sottoscritto dal tecnico ma anche la ricevuta della preventiva trasmissione alla Regione.

Si rammenta che la mancata allegazione dell’APE ad un atto traslativo a titolo oneroso comporta l’applicazione a carico delle parti di una sanzione pecuniaria (da €. 3.000,00 ad €. 18.000,00).

Da oggi è in vigore il Regolamento EU n. 650/2012 e, con esso, il rilascio del certificato successorio europeo (CSE), delegato per l’Italia al Notaio. Il Notaio italiano sarà competente a rilasciare il CSE quando il defunto aveva la residenza abituale in Italia ovvero quando lo stesso ha scelto la legge italiana, o ancora nelle ipotesi previste dagli artt. 10 e 11 del Regolamento.L’effetto del CSE è davvero rilevante infatti gli elementi accertati e oggetto della certificazione si presumono esatti (art. 69, par.2): si presume quindi che la persona indicata come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possieda la qualità indicata nel certificato e/o i poteri enunciati nello stesso, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle specificatamente menzionate.

 

 

CONSIGLIO NOTARILE DI TREVISO

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CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI STUDIO

MARZO-GIUGNO 2015

 

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Data:               23 marzo 2015, ore 17.00

 

Oggetto:          Le decisioni dei soci di società di capitali in presenza di soci morosi

Concessione di ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale

 

Relatori:          notaio Francesco Candido Baravelli

notaio Paolo Talice

 

 

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Data:               20 aprile 2015, ore 17,00

 

Oggetto:          Atti di disposizione di beni ereditari pendente lo stato di comunione

 

Relatore:         notaio Giuseppe Sicari

 

 

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Data:               18 maggio 2015, ore 17,00

 

Oggetto:          Mediazione e il ruolo del notaio

Accordi di accertamento di usucapione

 

Relatori:          notaio Cristina Zorzi

notaio Paolo Forti

 

 

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Data:               22 giugno 2015, ore 17,00

 

Oggetto:          Il notaio e le successioni internazionali. Il certificato successorio europeo

 

Relatori:          notaio Matteo Contento

notaio Giuseppe Scioli

 

 

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Allegato DOC: calendario 1.2015

Link per scaricare il PDF: Convegno 8 Maggio-Mediazione

Il Consiglio Nazionale del Notariato,

riunito in data 22 febbraio 2015, sentiti il Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, il

Presidente di Federnotai ed il Presidente dell’Associazione Giovani Notai,

preso atto del contenuto degli articoli 29, 30 e 31 del disegno di legge sulla concorrenza

approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2015, relativi alla “semplificazione

del passaggio di proprietà di beni immobili”, a “modifiche alla disciplina della società a

responsabilità limitata semplificata” ed alla “sottoscrizione digitale di alcuni atti societari”;

considerato che dette previsioni non sono coerenti con le finalità della legge annuale di

concorrenza previste dall’art.47 della legge n.99/2009, poiché non assicurano, in concreto,

alcun risparmio di costi per il consumatore acquirente di immobili o per le imprese e non

migliorano l’efficienza del sistema, che anzi rischia di essere pregiudicato, così come

rischia di essere compromessa l’integrità e l’affidabilità del sistema di circolazione della

ricchezza immobiliare e dei registri commerciali;

rilevato che lo stesso principio guida espresso nella relazione illustrativa al ddl, consistente

nella “riduzione dei costi attraverso una generale semplificazione o l’introduzione di

maggiori certezze per le imprese e per i consumatori, incluse quelle misure finalizzate in

vari ambiti a contrastare le frodi o gli abusi”, non risulta realizzato dal contenuto dei

suddetti articoli 29, 30 e 31;

considerato inoltre che le previsioni sopra indicate, se approvate dal Parlamento,

determinerebbero un grave indebolimento del sistema giuridico del Paese, mettendo a

rischio la certezza dei trasferimenti immobiliari ed il controllo preventivo di legalità sulle

operazioni societarie, il tutto a danno dei singoli cittadini, specie delle fasce socialmente

ed economicamente più deboli, delle imprese, dell’affidabilità dei pubblici registri, della

lotta all’abusivismo edilizio, all’evasione fiscale, al riciclaggio ed alla corruzione e della

competitività del Paese;

consapevole della responsabilità di assicurare il futuro di tutti i Colleghi, dei loro

collaboratori e dei giovani che con sacrificio si dedicano alla preparazione del concorso

notarile;

all’unanimità

DELIBERA

di chiedere al Governo, al Parlamento ed alle forze politiche, a difesa dell’ordinamento e

della sicurezza giuridica ed in considerazione di quanto sopra esposto, di stralciare dal

disegno di legge sulla concorrenza gli articoli 29 (semplificazione del passaggio di

proprietà di beni immobili ad uso non abitativo), 30 (modifiche alla disciplina della società a

responsabilità limitata semplificata) e 31 (sottoscrizione digitale di taluni atti);

di chiedere al Ministro della Giustizia di difendere le garanzie del nostro sistema giuridico,

assicurate dal Notariato, in ordine ai trasferimenti immobiliari ed alle costituzioni, modifiche

e scioglimenti di tutte le società, a tutela dei consumatori e delle imprese, dell’affidabilità e

certezza dei registri pubblici e della valorizzazione del nostro Paese e del suoi assets sui

mercati internazionali;

di chiedere, a tal fine, al Ministro della Giustizia un incontro urgente con l’intero Consiglio

Nazionale del Notariato; ….

 

 

21/2/2015: ANSA: DDL Concorrenza: DDL Concorrenza: giovani notai, distrugge sistema che funziona

(ANSA) – ROMA, 21 FEB – Il ddl Concorrenza “tende alla distruzione progressiva di un sistema che attualmente funziona perfettamente, dà certezze e infonde sicurezza in ogni cittadino che si avvicina a un acquisto immobiliare o a un’operazione societaria”. Questo il giudizio dell’Associazione italiana giovani notai (Asign), che aggiunge: “il pacchetto di provvedimenti, inoltre, rappresenta un regalo a favore dei cosiddetti poteri forti. L’obiettivo è distruggere le libere. I giovani notai fanno notare che “il contenzioso immobiliare in Italia è praticamente inesistente (0,0029%) e che paesi in crescita come la Russia e la Cina stanno importando il nostro modello notarile per la tutela dei loro scambi commerciali (addirittura chiedendo l’intervento di notai italiani che vadano a fare training direttamente in loco). Sulla stessa lunghezza d’onda è anche l’interesse dell’amministrazione Obama dopo la crisi dei mutui subprime: quindi, gli altri paesi ci prendono a modello, mentre il Governo italiano fugge da ciò che è riferimento per tutti nel mondo”.
“La sottrazione di competenze, senza che vengano più svolti i controlli che caratterizzano l’attività notarile (da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli Archivi Notarili, delle Procure della Repubblica e del Ministero di Giustizia), sarebbe
inoltre – avverte l’Asign – un vantaggio per la criminalità organizzata, che avrebbe la possibilità di agire alquanto indisturbata, e inoltre permetterebbe la facile realizzazione di frodi immobiliari e societarie. Ed è molto strano che proprio in
Italia il regalo alle mafie venga fatto dal Governo”.

Lo studio del Notaio Zorzi rimane chiuso dal 31/12/2014 e riapre il giorno 12/1/2015. Auguriamo a Tutti un NUOVO ANNO ricco di gioia, bellezza e amore!

L’agibilità non incide sulla commerciabilità giuridica di un edificio, ma sulla sua commerciabilità economica in quanto ne costituisce il  presupposto di utilizzabilità. Pertanto la sua mancanza pur non implicando una nullità del contratto ne costituisce un vizio tale da rendere risolubile il contratto con conseguente risarcimento dei danni. Quindi nel contratto da oggi in poi si deve disciplinare espressamente.

 

Allegato: Incontro28Nov2014

Con la risoluzione n.95/E del 3/11/2014 l’AE fa proprio quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014. A parere della Corte, la previsione dettata dall’articolo 1, comma 497, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266 è costituzionalmente illegittima “nella mancata previsione – a favore delle persone fisiche che acquistano a seguito di procedura espropriativa o di pubblico incanto – del diritto potestativo, al contrario riconosciuto all’acquirente in libero mercato, di far riferimento, ai fini della determinazione dell’imponibile di fabbricati ad uso abitativo in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali, al valore tabellare dell’immobile”.

I principi sanciti dalla Corte Costituzionale, che ha di fatto ‘integrato’ la previsione recata dall’articolo 1, comma 497, della legge 266 del 2005, estendendo l’applicazione del prezzo valore anche ai trasferimenti derivanti da espropriazione forzata e da pubblico incanto, sono stati recepiti dalla Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014, superando le posizioni espresse con la risoluzione n. 102 del 2007, ha affermato che il sistema di determinazione della base imponibile del prezzo valore deve trovare applicazione, ricorrendone le condizioni, anche con riferimento ai trasferimenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, di cui all’articolo 44 del TUR.

L’AE statuisce inoltre che, se risulta ancora pendente il termine di tre anni per la richiesta del rimborso della maggiore imposta di registro versata, di cui all’articolo 77 del TUR, si ritiene che il contribuente possa chieder il rimborso.”